Ciò comporta il superamento delle limitazioni orarie alla circolazione e alle attività e l'anticipazione delle riaperture delle attività economiche e sociali per le quali la normativa vigente (d.l. n.52/2021 e d.l. n.65/2021) ha disposto la riapertura in un momento successivo.
Conformemente a quanto disposto per la ZONA BIANCA e all'Ordinanza contingibile e urgente n. 12/2021/PC del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dal 31 maggio sono ammesse le seguenti attività, ferma restando l'applicazione delle misure di prevenzione sanitaria di cui alla normativa nazionale e alle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali, predisposte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 28 maggio 2021:
parchi tematici e di divertimento, anche temporanei (attività di spettacolo viaggiante, parchi avventura e centri d’intrattenimento per famiglie);
piscine e centri natatori in impianti coperti;
centri benessere e termali;
feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all’aperto e al chiuso;
attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche al chiuso;
fiere (comprese sagre e fiere locali), grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni;
eventi sportivi aperti al pubblico, diversi da quelli di cui all’articolo 5 del decreto legge 52/2021, che si svolgono al chiuso;
sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò;
centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
corsi di formazione.
In relazione alle sale da ballo e alle discoteche, si applicano le previsioni di cui all’articolo 5 del decreto legge 52/2021, fermo restando che le attività di ristorazione e bar sono equiparate a quelle già autorizzate dalla normativa vigente.